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	<title>Redditi Archivi - Previndai Media Player</title>
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	<title>Redditi Archivi - Previndai Media Player</title>
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		<title>Anticipazioni, riscatti, rita e rendita, che fare con il 730?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redditi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu.jpg 1000w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu-300x169.jpg 300w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Sono molti gli iscritti a Previndai che nel corso del 2023 hanno richiesto al Fondo una prestazione e che, quindi, hanno ricevuto delle somme, per esempio, per un’anticipazione o un riscatto. E ormai da qualche tempo, nel mese di marzo per la precisione, sono state pubblicate nell’Area Riservata (o inviate per posta a chi ha&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://previndaimediaplayer.previndai.it/anticipazioni-riscatti-rita-e-rendita-che-fare-con-il-730/">Anticipazioni, riscatti, rita e rendita, che fare con il 730?</a> proviene da <a href="https://previndaimediaplayer.previndai.it">Previndai Media Player</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1000" height="563" src="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu.jpg 1000w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu-300x169.jpg 300w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2024/05/cu-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p><span style="font-weight: 400;">Sono molti gli iscritti a Previndai che nel corso del 2023 hanno richiesto al Fondo una prestazione e che, quindi, hanno ricevuto delle somme, per esempio, per un’anticipazione o un riscatto. E ormai da qualche tempo, nel mese di marzo per la precisione, sono state pubblicate nell’Area Riservata (o inviate per posta a chi ha scelto questa modalità) le Certificazioni Uniche che riepilogano quanto ricevuto da Previndai e quanto già trattenuto come tassazione. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ebbene la CU è un documento molto importante, che non dovrebbe essere dimenticato in un cassetto, anzi, che andrebbe tirato fuori al più presto, visto che, proprio in queste settimane, è iniziata la stagione della dichiarazione dei redditi, con la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della cosiddetta ‘Precompilata’. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nella Certificazione Unica inviata da Previndai è infatti possibile comprendere se le prestazioni ricevute lo scorso anno devono essere inserite nel 730 oppure no. Ma come si fa a capirlo? </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">È molto semplice, nella sezione ‘DATI FISCALI’ sono presenti tre paragrafi: </span><b><i>‘Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi’</i></b><span style="font-weight: 400;">; </span><b><i>‘Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta’</i></b><span style="font-weight: 400;"> e </span><b><i>‘Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme soggette a tassazione separata’</i></b><span style="font-weight: 400;">. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ebbene, nel caso in cui  nella Cu siano compilati solo i campi relativi alla seconda voce (Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta) e/o alla terza (Trattamento di fine rapporto ecc..) il dirigente non deve inserire nulla nella sua dichiarazione dei redditi, perché quella già applicata sull’importo lordo è una tassazione definitiva, che non cumula con altri redditi. Si tratta appunto di una ritenuta a titolo di imposta nel primo caso e di una tassazione separata nel secondo caso.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per avere un’idea, si troveranno nella casella </span><b><i>‘Redditi Assoggettati a Ritenuta a titolo di Imposta’</i></b><span style="font-weight: 400;"> tutte le prestazioni relative a somme accumulate nel proprio salvadanaio previdenziale a partire dal 1 gennaio 2007, quando è entrata in vigore una tassazione particolarmente agevolata per i fondi pensione:  l’applicazione di ritenute a titolo di imposta con un’aliquota del 23% per le anticipazioni e alcuni tipi di riscatti e tra il 15% e il 9% per le altre prestazioni. Particolare è il caso di Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) per la quale la tassazione di favore viene applicata anche alle somme accumulate prima del 2007. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tutti i dati vengono comunque comunicati da Previndai all’Agenzia delle Entrate, per cui sarà possibile ritrovarli anche nella Dichiarazione dei Redditi Precompilata. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Solo nel caso in cui la Certificazione Unica inviata da Previndai riporti degli importi nel campo </span><b><i>‘Dati per l’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi’</i></b><span style="font-weight: 400;">, allora sarà necessario verificare, magari con l’aiuto di un professionista, se sia necessario integrare il valore all’interno del proprio 730, soprattutto se si tratta di un riscatto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Potete comunque trovare un approfondimento sulla fiscalità della previdenza complementare a questo </span><a href="https://www.previndai.it/fiscalita-delle-prestazioni/#fiscalita-delle-prestazioni"><span style="font-weight: 400;">link</span></a><span style="font-weight: 400;"> .</span></p>
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		<title>Previndai e il 730, cosa fare con la dichiarazione dei redditi?</title>
		<link>https://previndaimediaplayer.previndai.it/previndai-e-il-730-cosa-fare-con-la-dichiarazione-dei-redditi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 10:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redditi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="563" src="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730.jpg 1000w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730-300x169.jpg 300w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Deducibilità dei contributi, rendite, le anticipazioni. I dati sono tutti già presenti nella dichiarazione precompilata e sono pochi i casi in cui è necessaria una verifica. Ecco tutti i dettagli &#160; È tempo di dichiarazione dei redditi, cosa fare con i contributi versati a Previndai e in caso si siano ricevute delle anticipazioni, una rendita&#8230;</p>
<p>L'articolo <a href="https://previndaimediaplayer.previndai.it/previndai-e-il-730-cosa-fare-con-la-dichiarazione-dei-redditi/">Previndai e il 730, cosa fare con la dichiarazione dei redditi?</a> proviene da <a href="https://previndaimediaplayer.previndai.it">Previndai Media Player</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="1000" height="563" src="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730.jpg 1000w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730-300x169.jpg 300w, https://previndaimediaplayer.previndai.it/wp-content/uploads/2023/06/730-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p><b><i>Deducibilità dei contributi, rendite, le anticipazioni. I dati sono tutti già presenti nella dichiarazione precompilata e sono pochi i casi in cui è necessaria una verifica. Ecco tutti i dettagli</i></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">È tempo di dichiarazione dei redditi, cosa fare con i contributi versati a Previndai e in caso si siano ricevute delle anticipazioni, una rendita o altre erogazioni dal Fondo?</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La prima buona notizia è che nella gran maggioranza dei casi non è necessario fare nulla, perché i dati sono comunicati da Previndai direttamente all’Agenzia delle Entrate e gli importi già presenti anche nel 730 precompilato. È possibile però che per alcune tipologie di iscritti e alcune prestazioni siano necessari dei controlli, perché potrebbero esserci dei conguagli o la possibilità di ottenere dei crediti d’imposta o ulteriori deduzioni.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Contributi versati e deduzione</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Uno dei vantaggi della previdenza complementare è la possibilità di dedurre dal reddito i contributi versati. Sono deducibili sia i contributi versati di tasca propria che quelli corrisposti dal datore di lavoro ma non il Tfr. Per avere la deduzione gli iscritti a Previndai devono inserire qualche voce nel loro 730? </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">No, perché per i contributi versati tramite l’azienda la deduzione viene effettuata dal datore di lavoro stesso, che inserisce anche i dati relativi nella Certificazione Unica e li invia all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, a sua volta, li utilizza per la dichiarazione dei redditi precompilata, messa a disposizione dei cittadini dallo scorso maggio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il dirigente dovrà ricordarsi invece di inviare al Fondo la comunicazione dei contributi non dedotti, ossia di quella parte di contribuzione che supera il limite di deducibilità fiscale stabilito, in via generale, in 5.164 euro. Questo può essere un buon momento per farlo, perché anche l’ammontare dei contributi non dedotti è presente sia nella Certificazione Unica che nel 730.  C’è comunque tempo fino alla fine dell’anno per inviare la comunicazione e lo si può fare utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’</span><a href="https://servizi.previndai.it/login.xhtml"><span style="font-weight: 400;">Area Riservata</span></a><span style="font-weight: 400;"> del sito Previndai. Si tratta di un adempimento importante perché permette a Previndai di non tassare quella quota di contributi al momento dell’erogazione delle prestazioni, siano esse anticipazioni, rendite o altre erogazioni.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Contributi volontari, prosecuzione volontaria e familiari fiscalmente a carico</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">È possibile versare dei contributi al Fondo anche non passando per il datore di lavoro, per esempio se si vuole rimpolpare il proprio salvadanaio previdenziale con versamenti extra oppure se alla fine della carriera lavorativa dipendente si vuole continuare a versare contributi per la propria pensione di scorta in Previndai. Anche in questo caso non è necessario fare nulla, perché è sempre il Fondo a comunicarne l’ammontare ricevuto all’Agenzia delle Entrate. E’ anche possibile verificare la correttezza dei dati riportati nel 730 precompilato, utilizzando la funzione ‘Dati considerati per la tua dichiarazione precompilata’, alla voce ‘Oneri e spese’. Bisogna ricordare che i familiari, qualora avessero un reddito contenuto nei limiti previsti dalla legge per essere considerati ancora fiscalmente a carico (4 mila euro fino ai 24 anni e 2.840 dopo quell’età), potranno dedurre in prima persona i versamenti al Fondo, spettando loro la deducibilità di 5.164 euro. In questo caso, ovviamente, il dirigente non potrà dedurre anch’egli la quota già dedotta dal familiare. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In tutti i casi bisogna sempre ricordare che i contributi eccedenti il limite di deducibilità, sono sempre da comunicare a Previndai, anche nel caso di versamenti effettuati in maniera diretta, come appunto quelli per la contribuzione e prosecuzione volontarie o quelli per i familiari fiscalmente a carico. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>E se ricevo da Previndai una rendita oppure ho ottenuto un’anticipazione nel 2022?</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In questo caso tutto dipende dalla data di iscrizione al Fondo. Infatti, Previndai invia al fisco tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate ai suoi iscritti e i dirigenti non devono inviare alcun dato ma c’è una differenza non da poco tra gli iscritti dal 2007 in poi e quelli che invece hanno aderito al Fondo prima di questa data. Nel primo caso, infatti, la tassazione delle prestazioni, siano esse rendite o anticipazioni, è a titolo d’imposta e dunque non sono necessari conguagli a fine anno. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per tutti gli iscritti prima del 2007, invece, nel caso di rendite o per alcune tipologie di riscatti anticipati quella che viene applicata è la tassazione ordinaria, per cui potrebbe accadere che nel 730 sia presente un eventuale conguaglio fiscale. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>I reintegri</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">È possibile godere di alcune agevolazioni fiscali anche per i versamenti fatti al Fondo per reintegrare il proprio salvadanaio previdenziale dopo un’anticipazione. Per un dirigente ancora in servizio, iscritto dal 2007 in poi, si avrà diritto a un credito d’imposta pari alle tasse già versate sull’anticipazione ottenuta. Per un dirigente che abbia terminato la propria carriera lavorativa e che non versi già contributi volontari al Fondo, c’è invece la possibilità di utilizzare la deducibilità fiscale dei contributi, sempre nel limite dei 5.164 euro, e di richiedere per l’eventuale eccedenza il credito di imposta. Questo vale sempre per gli iscritti dal 2007 in poi. Il regime fiscale delle anticipazioni, e quindi anche dei loro reintegri, è più complesso per gli iscritti prima di quella data ma è possibile </span><a href="https://www.previndai.it/contatti/"><span style="font-weight: 400;">contattare</span></a><span style="font-weight: 400;"> telefonicamente o per mail i nostri uffici per avere assistenza. </span></p>
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